Art. 58 c.p.p. — Disponibilita' della polizia giudiziaria
Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto. Le attivita' di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica. L'autorita' giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e puo' altresi' avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva