Art. 298 (Codice penale militare di guerra) — Procedimenti penali pendenti, di competenza del giudice ordinario o di giudici speciali
[1]I procedimenti penali pendenti davanti ai tribunali militari di guerra, di competenza dell'Autorita' giudiziaria ordinaria o di un giudice speciale, a' termini degli articoli 264 e 266, sono rimessi dai procuratori militari del Re Imperatore al procuratore generale presso la corte d'appello del rispettivo distretto o ai competenti uffici delle giurisdizioni speciali, i quali provvedono per l'ulteriore corso del procedimento, secondo le norme della competenza ordinaria.
[2]Nei procedimenti stessi rimangono validi gli atti d'istruzione compiuti dall'Autorita' giudiziaria militare, fatta eccezione per le requisitorie finali e i provvedimenti di rinvio a giudizio.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva