Art. 584 c.p.p.
Notificazione della impugnazione
A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e' comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed e' notificato alle parti private senza ritardo.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva