Art. 59 c.p.p.Subordinazione della polizia giudiziaria

Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite. L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria e' responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attivita' di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati (( inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1)). Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall'attivita' di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.

Testo vigente dal 2 agosto 2005, tuttora in vigore · versione 146 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art59 · fonte su Normattiva