Art. 388 c.p.c. — Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito
Copia della sentenza e' trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinche' ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima. La trasmissione puo' avvenire anche in via telematica.
Testo vigente dal 2 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 123 su Normattiva