Art. 608 c.p.p.Ricorso del pubblico ministero

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Il procuratore generale presso la corte di appello puo' ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale puo' ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale. Il procuratore della Repubblica presso la pretura puo' proporre ricorso per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dal pretore o dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura. Il procuratore generale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore della Repubblica presso la pretura possono anche ricorrere nei casi previsti dall'articolo 569 e da altre disposizioni di legge.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art608 · fonte su Normattiva