Art. 608 c.p.p. — Ricorso del pubblico ministero
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Il procuratore generale presso la corte di appello puo' ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale puo' ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale. ((COMMA SOPPRESSO DAL D. LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)). 90 ((Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale possono anche ricorrere nei casi previsti dall'articolo 569 e da altre disposizioni di legge.)) 90
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
90Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, omma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Testo vigente dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998 · versione 84 su Normattiva