Art. 641 c.p.p. — Effetti dell'inammissibilita' o del rigetto
L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva