Art. 650 c.p.p.
Esecutivita' delle sentenze e dei decreti penali
Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili. Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono piu' soggette a impugnazione.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva