Art. 650 c.p.p.Esecutivita' delle sentenze e dei decreti penali

Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili. Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono piu' soggette a impugnazione.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art650 · fonte su Normattiva