Art. 668 c.p.p. — Persona condannata per errore di nome
Se una persona e' stata condannata in luogo di un'altra per errore di nome, il giudice dell'esecuzione provvede alla correzione nelle forme previste dall'articolo 130 soltanto se la persona contro cui si doveva procedere e' stata citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio; altrimenti si provvede a norma dell'articolo 630 comma 1 lettera c). In ogni caso l'esecuzione contro la persona erroneamente condannata e' sospesa.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva