Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Beneficio accordato in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., a seguito di richiesta di patteggiamento subordinata alla sua concessione - Possibilità di revoca in sede di esecuzione - Denunciata irragionevolezza nonché violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 128, censurato, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede la revoca, in sede di esecuzione, della sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., anche quando si tratti di beneficio accordato a seguito di richiesta di patteggiamento subordinato alla concessione della sospensione condizionale. Infatti, per giurisprudenza di legittimità maggioritaria, la nuova ipotesi di revoca non può operare in rapporto ai benefici concessi con sentenze divenute definitive prima dell'entrata in vigore della legge n. 128 del 2001, e, nella specie, si discute proprio della revoca di una sospensione condizionale applicata con sentenza divenuta definitiva in epoca anteriore.
Riguarda ancheart. 168 Codice penaleart. 1 legge 128/2001
Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Beneficio accordato in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., a seguito di richiesta di patteggiamento subordinata alla sua concessione - Possibilità di revoca in sede di esecuzione - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento tra la fase di cognizione e quella dell'esecuzione nonché violazione del principio del contraddittorio - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 128, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111, quarto e quinto comma, Cost., nella parte in cui prevede la revoca, in sede di esecuzione, della sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., anche quando si tratti di beneficio accordato a seguito di richiesta di patteggiamento subordinato alla concessione della sospensione condizionale. Infatti, il rimettente non prende in considerazione quell'indirizzo interpretativo secondo il quale la possibilità di revoca in executivis della sospensione condizionale deve intendersi limitata alla sola ipotesi in cui l'elemento ostativo alla sua concessione non fosse conoscibile nella fase di cognizione (mentre nel caso in cui il giudice della cognizione, pur potendo accorgersi dei precedenti ostativi, abbia egualmente concesso il beneficio, anche la nuova ipotesi di revoca dovrebbe conseguire alla proposizione degli ordinari mezzi di impugnazione), e non precisa se, nel caso al suo esame, i precedenti ostativi fossero conosciuti o conoscibili dal giudice della cognizione.
Riguarda ancheart. 168 Codice penaleart. 1 legge 128/2001
Esecuzione penale - Sospensione condizionale della pena - Poteri del giudice dell’esecuzione - Esclusione della concedibilità del beneficio in caso di accertata inesistenza della causa ostativa di cui all’art. 164, quarto comma, cod. pen. - Lamentata irragionevolezza, a fronte della possibilità di revoca della sospensione condizionale, in caso di accertata sussistenza di una causa ostativa non rilevata dal giudice di merito, nonché disparità di trattamento dei soggetti decaduti dalla facoltà di proporre impugnazione ai fini del riconoscimento del beneficio - Erroneità della premessa assunta - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 674, comma 1-bis, del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice della esecuzione possa concedere la sospensione condizionale della pena quando rileva l'inesistenza della causa ostativa di cui all'art. 164, quarto comma, del codice penale. Infatti la premessa su cui si fonda la richiesta del giudice 'a quo' è palesemente erronea poiché mentre il giudice della esecuzione, quando - esercitando il potere attribuitogli dall’articolo in questione - revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena si limita ad effettuare un mero riscontro formale sull'esistenza o meno di condanne ostative, nel caso alternativo e opposto di concessione 'ex novo' di quello stesso beneficio - sia pure in virtù di revoca della sentenza di condanna ostativa - verrebbe invece ad essere attribuito al giudice della esecuzione un compito valutativo e di pieno merito, riservato alla sfera della cognizione. - Con riguardo alla idoneità come 'tertium comparationis' di norme speciali, singolari o comunque derogatorie di principi generali, v., 'ex plurimis', sentenze citate n. 344/1999, n. 402/1996, n. 295 e n. 201/1995.
Riguarda ancheart. 1 legge 128/2001art. 671 Codice di procedura penale