Art. 686 c.p.p.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313
Testo vigente dal 28 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 132 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313
Testo vigente dal 28 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 132 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
3 versioni dal 1988
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Procedimento a carico di minorenne - Sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità 'ex lege' del minore (infraquattordicenne) - Divieto di iscrizione al casellario giudiziale - Mancata previsione - Irrilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilita', per carenza di rilevanza, della questione di legittimita', in riferimento agli articoli 3 e 24 Costituzione, dell'art. 686 del codice di procedura penale - "nella parte in cui non prevede che l'iscrizione al casellario giudiziale non abbia luogo allorquando la sentenza di cui all'art. 26 d.P.R. n. 448 del 1988 sia collegata alla sussistenza di una causa di non imputabilita' 'ex lege', quale quella relativa al minore infraquattordicenne, la quale rende impossibile, 'ab initio', la costituzione di un valido rapporto processuale - in quanto il giudice della impugnazione, che ha sollevato la questione, non puo' in nessun caso ritenersi investito della applicazione di una disciplina che - come quella relativa alle iscrizioni nel casellario giudiziale - ontologicamente presuppone la intervenuta irrevocabilita' della sentenza da iscrivere ed e', quindi, in tesi, denunciabile soltanto dal giudice della esecuzione.
Riguarda ancheart. 26 d.P.R. 448/1988
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 686 del codice di procedura penale e 26 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni del processo penale a carico di imputati minorenni), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Salerno, sezione per i minorenni, con…
ECLI:IT:COST:2000:414 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art686 · fonte su Normattiva