Art. 696-octies c.p.p. — Modalita' di esecuzione
L'autorita' giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari di altri Stati membri senza ritardo e con modalita' idonee ad assicurarne la tempestivita' e l'efficacia. All'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari al cui riconoscimento l'interessato ha prestato il consenso si provvede senza formalita', nel rispetto dei diritti fondamentali della persona.
Testo vigente dal 31 ottobre 2017, tuttora in vigore · versione 241 su Normattiva