Art. 696-quater c.p.p. — Modalita' di trasmissione delle decisioni giudiziarie
L'autorita' giudiziaria competente riceve direttamente le decisioni e i provvedimenti da riconoscere ed eseguire nel territorio dello Stato. L'autorita' giudiziaria trasmette direttamente alle competenti autorita' giudiziarie degli altri Stati membri le decisioni e i provvedimenti da riconoscere ed eseguire, dandone comunicazione al Ministro della giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 696-sexies. La documentazione e gli accertamenti integrativi, nonche' le ulteriori informazioni necessarie all'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti dei quali sia chiesto il riconoscimento, sono oggetto di trasmissione diretta tra le autorita' giudiziarie degli Stati membri.
Testo vigente dal 31 ottobre 2017, tuttora in vigore · versione 241 su Normattiva