Art. 696-ter c.p.p.Tutela dei diritti fondamentali della persona nel mutuo riconoscimento

L'autorita' giudiziaria provvede al riconoscimento e all'esecuzione se non sussistono fondate ragioni per ritenere che l'imputato o il condannato verra' sottoposto ad atti che configurano una grave violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea o dei diritti, delle liberta' e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Testo vigente dal 31 ottobre 2017, tuttora in vigore · versione 241 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art696ter · fonte su Normattiva