Art. 1
[1]Principi generali del processo minorile
[2]1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne , assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti dalla ((direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016,)) sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. (16)
[3]2. Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti