Art. 706 c.p.p. — Ricorso per cassazione
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Contro la sentenza della corte di appello puo' essere proposto ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello stato richiedente. Nel giudizio davanti alla corte di cassazione si applicano le disposizioni dell'articolo 704.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 31 ottobre 2017 · versione 0 su Normattiva