Art. 734 c.p.p. — Deliberazione della corte di appello
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La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 127, con sentenza, nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono. La sentenza e' soggetta a ricorso per cassazione da parte del procuratore generale presso la corte di appello e dell'interessato.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 31 ottobre 2017 · versione 0 su Normattiva