Art. 734 c.p.p.Deliberazione della corte di appello

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La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 127, con sentenza, nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono. La sentenza e' soggetta a ricorso per cassazione da parte del procuratore generale presso la corte di appello e dell'interessato.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 31 ottobre 2017 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art734 · fonte su Normattiva