Art. 740-ter c.p.p.

(( (Ordine di devoluzione). La Corte di appello, nel deliberare il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, ordina la devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell'articolo 740-bis. Copia del provvedimento e' immediatamente trasmessa al Ministro della giustizia, che concorda le modalita' della devoluzione con lo Stato richiedente.

Testo vigente dal 15 agosto 2009, tuttora in vigore · versione 172 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art740ter · fonte su Normattiva