Art. 744 c.p.p. — Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero
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In nessun caso il ministro di grazia e giustizia puo' domandare l'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della liberta' personale se si ha motivo di ritenere che il condannato verra' sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalita', di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 31 ottobre 2017 · versione 0 su Normattiva