Art. 8 c.p.p.
Regole generali
La competenza per territorio e' determinata dal luogo in cui il reato e' stato consumato. Se si tratta di fatto dal quale e' derivata la morte di una o piu' persone, e' competente il giudice del luogo in cui e' avvenuta l'azione o l'omissione. Se si tratta di reato permanente, e' competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto e' derivata la morte di una o piu' persone. Se si tratta di delitto tentato, e' competente il giudice del luogo in cui e' stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva