titolo V — ATTIVITA' DEL PUBBLICO MINISTERO
- Art. 358 — Attività di indagine del pubblico ministero
- Art. 359 — Consulenti tecnici del pubblico ministero
- Art. 359-bis — Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi
- Art. 360 — Accertamenti tecnici non ripetibili
- Art. 361 — Individuazione di persone e di cose
- Art. 362 — Assunzione di informazioni
- Art. 362-bis — Misure urgenti di protezione della persona offesa
- Art. 363 — Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso
- Art. 364 — Nomina e assistenza del difensore
- Art. 365 — Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso
- Art. 366 — Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori
- Art. 367 — Memorie e richieste dei difensori
- Art. 368 — Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro
- Art. 369 — Informazione di garanzia
- Art. 369-bis — Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa
- Art. 370 — Atti diretti e atti delegati
- Art. 371 — Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero
- Art. 371-bis — Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo)
- Art. 372 — Avocazione delle indagini
- Art. 373 — Documentazione degli atti
- Art. 374 — Presentazione spontanea
- Art. 375 — Invito a presentarsi
- Art. 376 — Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto
- Art. 377 — Citazioni di persone informate sui fatti
- Art. 378 — Poteri coercitivi del pubblico ministero