titolo VI — ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO
- Art. 379 — Determinazione della pena
- Art. 380 — Arresto obbligatorio in flagranza
- Art. 381 — Arresto facoltativo in flagranza
- Art. 382 — Stato di flagranza
- Art. 382-bis — Arresto in flagranza differita
- Art. 383 — Facoltà di arresto da parte dei privati
- Art. 384 — Fermo di indiziato di delitto
- Art. 384-bis — Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare
- Art. 385 — Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze
- Art. 386 — Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo
- Art. 387 — Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari
- Art. 387-bis — (Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età)
- Art. 388 — Interrogatorio dell'arrestato o del fermato
- Art. 389 — Casi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato
- Art. 390 — Richiesta di convalida dell'arresto o del fermo
- Art. 391 — Udienza di convalida