Art. 383 c.p.p. — Facolta' di arresto da parte dei privati
Nei casi previsti dall'articolo 380 ogni persona e' autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio. La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva