Art. 383 c.p.p.Facolta' di arresto da parte dei privati

Nei casi previsti dall'articolo 380 ogni persona e' autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio. La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art383 · fonte su Normattiva