capo I — GIUDICE DELL'ESECUZIONE
- Art. 665 — Giudice competente
- Art. 666 — Procedimento di esecuzione
- Art. 667 — Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta
- Art. 668 — Persona condannata per errore di nome
- Art. 669 — Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona
- Art. 670 — Questioni sul titolo esecutivo
- Art. 671 — Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato
- Art. 672 — Applicazione dell'amnistia e dell'indulto
- Art. 673 — Revoca della sentenza per abolizione del reato
- Art. 674 — Revoca di altri provvedimenti
- Art. 675 — Falsità di documenti
- Art. 676 — Altre competenze