Art. 12 codice privacy (Allegato A.2 Regole deontologiche) — Applicazione delle regole deontologiche
((1. I soggetti pubblici e privati, comprese le societa' scientifiche e le associazioni professionali, che siano tenuti ad applicare le presenti regole deontologiche, si impegnano, con i modi e nelle forme previste dai propri ordinamenti, a promuoverne la massima diffusione e la conoscenza, nonche' ad assicurarne il rispetto. 2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, le sovrintendenze archivistiche promuovono la diffusione e l´applicazione delle regole deontologiche)).
Testo vigente dal 10 aprile 2019, tuttora in vigore · versione 45 su Normattiva