Art. 102 codice privacy — Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica
(( Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, la sottoscrizione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica. )) ((2. Le regole deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate per i diritti e le liberta' dell'interessato in particolare:)) ((e del Regolamento)) ((a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica))
Testo vigente dal 19 settembre 2018, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva