Art. 2 codice privacy (Allegato A.3 Regole deontologiche) — Definizioni
((1. Ai fini delle presenti regole deontologiche si applicano le definizioni elencate nell'art. 4 del regolamento. Ai fini medesimi, si intende inoltre per:
- a)«trattamento per scopi statistici», qualsiasi trattamento effettuato per finalita' di indagine statistica o di produzione, conservazione e diffusione di risultati statistici in attuazione del programma statistico nazionale o per effettuare informazione statistica in conformita' agli ambiti istituzionali dei soggetti di cui all'art. 1;
- b)«risultato statistico», l'informazione ottenuta con il trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo;
- c)«variabile pubblica», il carattere o la combinazione di caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una rilevazione statistica che faccia riferimento ad informazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti conoscibili da chiunque;
- d)«unita' statistica», l'entita' alla quale sono riferiti o riferibili i dati trattati)).
Testo vigente dal 9 aprile 2019, tuttora in vigore · versione 44 su Normattiva