Art. 2 codice privacy (Allegato A.2 Regole deontologiche) — Definizioni
((1. Nell´applicazione delle presenti regole deontologiche si tiene conto delle definizioni e delle indicazioni contenute nella disciplina in materia di trattamento dei dati personali. Ai medesimi fini si intende, altresi':
- a)per «archivista», chiunque, persona fisica o giuridica, ente o associazione, abbia responsabilita' di controllare, acquisire, trattare, conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti o di deposito della pubblica amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, nonche' gli archivi privati di cui al precedente art. 1, comma 4;
- b)per «utente», chiunque chieda di accedere o acceda per scopi storici a documenti contenenti dati personali, anche per finalita' giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero;
- c)per «documento», qualunque testimonianza scritta, orale o conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali)).
Testo vigente dal 10 aprile 2019, tuttora in vigore · versione 45 su Normattiva