Art. 128 codice privacy — Trasferimento automatico della chiamata
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Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.
Testo vigente dal 29 luglio 2003 al 1 giugno 2012 · versione 0 su Normattiva