Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - ACQUISIZIONE DEI TABULATI TELEFONICI PER FINALITÀ DI ACCERTAMENTO E REPRESSIONE DEI REATI - ATTRIBUZIONE AL GIUDICE DEL POTERE DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA E DI DIRETTA ACQUISIZIONE DEI DATI SULLE COMUNICAZIONI - OMESSA INDICAZIONE DEI CRITERI PER L'ESERCIZIO DI TALE POTERE - VAGLIO PREVENTIVO DEL GIUDICE SULLA RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA NONCHÉ VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA FRA LE PARTI PROCESSUALI E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI OBBLIGATORIETÀ DELL'AZIONE PENALE E DEL GIUSTO PROCESSO NONCHÉ DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI LIMITATIVI DELLA SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA - INTERVENUTA MODIFICA LEGISLATIVA SUCCESSIVA ALLE ORDINANZE DI RIMESSIONE - NECESSITÀ DI NUOVO ESAME SULLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI 'A QUIBUS'.
Deve essere disposta la restituzione ai giudici a quibus degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 132, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, censurato per contrasto con gli artt. 3, 15, 97, 111 e 112 Cost. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, la materia è stata profondamente innovata dall'art. 6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, con conseguente necessità di restituire gli atti ai rimettenti per un nuovo esame della rilevanza delle questioni.
Riguarda ancheart. 3 d.l. 354/2003
PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - ACQUISIZIONE DEI TABULATI TELEFONICI PER FINALITÀ DI ACCERTAMENTO E REPRESSIONE DEI REATI - ACQUISIBILITÀ ED UTILIZZABILITÀ PER REATI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL'ART. 407, COMMA 2, LETTERA A), COD. PROC. PEN. DECORSO IL TERMINE DI VENTIQUATTRO MESI DALLE COMUNICAZIONI INTERESSATE - ESCLUSIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE E DOMICILIARE NONCHÉ DEI DIRITTI ALLA SALUTE E DI PROPRIETÀ - LAMENTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETÀ DELL'AZIONE PENALE E CON I PRINCIPI ATTINENTI ALLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITÀ.
E' inammissibile, per assenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 132, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, censurato, per contrasto con gli artt. 2, 13, 14, 32, 42, 101, 104 e 112 Cost., nella parte in cui esclude che, decorso il termine di 24 mesi, possano essere acquisiti e utilizzati dati di traffico telefonico per finalità di repressione di reati diversi da quelli di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) , cod. proc. pen.
Riguarda ancheart. 3 d.l. 354/2003
PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - ACQUISIZIONE DEI TABULATI TELEFONICI PER FINALITÀ DI ACCERTAMENTO E REPRESSIONE DEI REATI - ACQUISIBILITÀ ED UTILIZZABILITÀ PER REATI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL'ART. 407, COMMA 2, LETTERA A), COD. PROC. PEN. DECORSO IL TERMINE DI VENTIQUATTRO MESI DALLE COMUNICAZIONI INTERESSATE - ESCLUSIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA NONCHÉ LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEI CANONI DI RAGIONEVOLEZZA E LOGICITÀ - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 132, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, censurato, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui esclude che, decorso il termine di 24 mesi, possano essere acquisiti e utilizzati dati di traffico telefonico per finalità di repressione di reati diversi da quelli di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) , cod. proc. pen.. Infatti, la utilizzazione dei dati telefonici in procedimenti che riguardino l'accertamento solo di una categoria predeterminata di crimini, presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale, rappresenta un non irragionevole bilanciamento, operato discrezionalmente dal legislatore, fra il diritto inviolabile dei singoli alla libertà e segretezza delle comunicazioni e l'interesse primario alla repressione dei reati. La non manifesta irragionevolezza della diversità di disciplina conduce alla logica conclusione che non esiste una ingiustificata disparità delle tutele offerte alle parti nel processo penale dagli artt. 24 e 111 Cost., così come prospettata dal rimettente. > >- Sul bilanciamento fra il principio costituzionale della tutela della riservatezza dei dati relativi alle comunicazioni telefoniche e l'interesse della collettività alla repressione dei reati v., citata, sentenza n. 81/1993 e, in rapporto alle intercettazioni telefoniche, sentenza n. 63/1994.
Riguarda ancheart. 3 d.l. 354/2003