Art. 2-undecies codice privacyLimitazioni ai diritti dell'interessato

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:

  • a)agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;
  • b)agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
  • c)all'attivita' di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
  • d)alle attivita' svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita' inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonche' alla tutela della loro stabilita';
  • e)allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
  • f-bis)agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attivita' di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla legge o dalle norme istitutive della Commissione d'inchiesta. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e), f) e f-bis) i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L'esercizio dei medesimi diritti puo', in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalita' della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui cio' costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e f-bis). In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalita' di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonche' del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato delle facolta' di cui al presente comma.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24

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con decorrenza dal 15 luglio 2023

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023".

Testo vigente dal 30 marzo 2023, tuttora in vigore · versione 53 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art2undecies · fonte su Normattiva