Art. 13 codice privacy
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101
Testo vigente dal 19 settembre 2018, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101
Testo vigente dal 19 settembre 2018, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Accertamento mediante sistemi elettronici di rilevazione automatizzata delle violazioni - Obbligo di informazione - Violazione - Nullità della contestazione della sanzione - Esclusione - Fondamento.
In materia di circolazione stradale, l'obbligo di preventiva informazione del trattamento dei dati personali, operato a mezzo di dispositivi elettronici per la rilevazione delle violazioni al codice della strada, introdotto a carico dei Comuni dalla delibera del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, in attuazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003, è correlato funzionalmente al rispetto di un obbligo di riservatezza e non mira, invece, a disciplinare la condotta di guida, sicché la sua inosservanza, a differenza della violazione degli obblighi di informazione previsti dal codice della strada circa la presenza delle dette apparecchiature che costituiscono norme di garanzia per l'automobilista, non incide sulla legittimità dell'accertamento e l'irrogazione della sanzione.
Precedenti: 639688-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art13 · fonte su Normattiva