Art. 145 codice privacy — Ricorsi
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I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all'autorita' giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non puo' essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, e' stata gia' adita l'autorita' giudiziaria. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorita' giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
Testo vigente dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018 · versione 0 su Normattiva