Art. 145 codice privacyRicorsi

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I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all'autorita' giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non puo' essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, e' stata gia' adita l'autorita' giudiziaria. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorita' giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.

Testo vigente dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art145 · fonte su Normattiva