Art. 148 codice privacyInammissibilita' del ricorso

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Il ricorso e' inammissibile:

  • a)se proviene da un soggetto non legittimato;
  • b)in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;
  • c)se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito dell'Ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso, il ricorso si considera presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato perviene all'Ufficio. Il Garante determina i casi in cui e' possibile la regolarizzazione del ricorso.

Testo vigente dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art148 · fonte su Normattiva