Art. 148 codice privacy — Inammissibilita' del ricorso
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Il ricorso e' inammissibile:
- a)se proviene da un soggetto non legittimato;
- b)in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;
- c)se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito dell'Ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso, il ricorso si considera presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato perviene all'Ufficio. Il Garante determina i casi in cui e' possibile la regolarizzazione del ricorso.
Testo vigente dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018 · versione 0 su Normattiva