Art. 289 (Codice penale militare di guerra) — Inammissibilita' del ricorso straordinario alla corte di cassazione
In nessun caso puo' proporsi ricorso per annullamento alla corte di cassazione contro le sentenze dei tribunali militari di guerra.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva