Art. 161 codice privacy
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La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o piu' interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.
Testo vigente dal 29 luglio 2003 al 1 marzo 2009 · versione 0 su Normattiva