Art. 162-bis codice privacy
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 luglio 2008 al 1 marzo 2009. Leggi il testo vigente →
Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, che puo' essere aumentata sino al triplo in ragione delle condizioni economiche dei responsabili della violazione.
Testo vigente dal 3 luglio 2008 al 1 marzo 2009 · versione 17 su Normattiva