Art. 162-ter codice privacy

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La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venticinquemila euro a centocinquantamila euro. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da centocinquanta euro a mille euro per ciascun contraente o altra persona nei cui confronti venga omessa o ritardata la comunicazione di cui al medesimo articolo 32-bis, comma 2. Non si applica l'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 non puo' essere applicata in misura superiore al 5 per cento del volume d'affari realizzato dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione della violazione amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 164-bis, comma 4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, comma 7, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. Le medesime sanzioni di cui al presente articolo si applicano nei confronti dei soggetti a cui il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico abbia affidato l'erogazione dei predetti servizi, qualora tali soggetti non abbiano comunicato senza indebito ritardo, al fornitore, ai sensi dell'articolo 32-bis, comma 8, le informazioni necessarie ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32-bis.

Testo vigente dal 1 giugno 2012 al 19 settembre 2018 · versione 30 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art162ter · fonte su Normattiva