Art. 163 codice privacy
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Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o piu' giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Testo vigente dal 29 luglio 2003 al 1 marzo 2009 · versione 0 su Normattiva