Art. 27 codice privacy
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 aprile 2012 al 19 settembre 2018. Leggi il testo vigente →
Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici e' consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. ((Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.))
Testo vigente dal 7 aprile 2012 al 19 settembre 2018 · versione 29 su Normattiva