Art. 62 codice privacy

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Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonche' al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalita'.

Testo vigente dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art62 · fonte su Normattiva