Art. 68 codice privacy — Benefici economici ed abilitazioni
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Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in relazione:
- a)alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;
- b)alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;
- c)alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;
- d)al riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile;
- e)alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;
- f)alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;
- g)al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Il trattamento puo' comprendere la diffusione nei soli casi in cui cio' e' indispensabile per la trasparenza delle attivita' indicate nel presente articolo, in conformita' alle leggi, e per finalita' di vigilanza e di controllo conseguenti alle attivita' medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Testo vigente dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018 · versione 0 su Normattiva