Art. 163
[1]Qualora per trasformazione od ingrandimento vengano a cessare le condizioni richieste per le case popolari od economiche, cessano di pieno diritto i benefici tributari dal giorno in cui siano accertati le trasformazioni o gli ingrandimenti.
[2]Cessano parimenti i benefici tributari nei riguardi delle societa' cooperative per case popolari e dei rispettivi assegnatari qualora le case stesse vengano destinate a fini diversi da quelli indicati nel presente testo unico.
[3]Le imposte e tasse gia' esonerate, sono ripetibili dall'Erario con privilegio sui rispettivi immobili, salvi i diritti dell'istituto mutuante che avranno la precedenza rispetto all'Erario stesso.
[4]La perdita dei benefici di cui ai precedenti commi e' dichiarata dal Ministero dei lavori pubblici. La dichiarazione e' invece di esclusiva spettanza della Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare ed economica, per le case costruite col contributo o concorso erariale.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva