Art. 69 codice privacyOnorificenze, ricompense e riconoscimenti

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Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalita' giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilita' e di professionalita' per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonche' di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.

Testo vigente dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art69 · fonte su Normattiva