Art. 37 — Ricompense
Le ricompense costituiscono il riconoscimento del senso di responsabilita' dimostrato nella condotta personale e nelle attivita' organizzate negli istituti. Le ricompense e gli organi competenti a concederle sono previsti dal regolamento.
Testo vigente dal 9 agosto 1975, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva