Art. 71 codice privacy — Attivita' sanzionatorie e di tutela
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Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita':
- a)di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
- b)volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell'articolo 391-quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della liberta' personale. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento e' consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, e' di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile.
Testo vigente dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018 · versione 0 su Normattiva