Art. 77 codice privacy
Modalita' particolari
Le disposizioni del presente titolo individuano modalita' particolari utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
- a)per informare l'interessato ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento;
- b)per il trattamento dei dati personali. Le modalita' di cui al comma 1 sono applicabili:
- a)dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti le professioni sanitarie;
- b)dai soggetti pubblici indicati all'articolo 80.
Testo vigente dal 19 settembre 2018, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva